Con il Decreto collegato alla Legge di Bilancio 2017, sono state introdotte due nuove comunicazioni telematiche obbligatorie:
- la “Comunicazione Fatture Emesse e Ricevute”
(in sostituzione della precedente “Comunicazione Telematica delle Operazioni Rilevanti ai fini Iva” o “Spesometro” che resta valida come ultimo adempimento in Aprile per i dati relativi al periodo di imposta 2016) - la “Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA”.
La trasmissione dei dati sia della Comunicazione delle Fatture Emesse e Ricevute sia della Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche Iva, va eseguita unicamente per via telematica e deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (con l’eccezione della comunicazione del secondo trimestre, che deve essere tramessa entro il 16 settembre, anziché entro il 31 agosto di ciascun anno).
Con il Provvedimento del 27/03/2017, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito definitivamente i termini di presentazione degli adempimenti indicando che solo ed esclusivamente per l’anno 2017, la Comunicazione Fatture Emesse e Ricevute viene accorpata in due semestri con scadenza al 18 settembre 2017 e 28 febbraio 2018.
La seguente tabella indica i termini di presentazione per la fase transitoria 2017 e per i successivi anni a regime.
Tipo di comunicazione | Anno 2017(Fase transitoria – 1° anno di applicazione) | A regime | |
Comunicazione Fatture Emesse e Ricevute (art. 21 Dl n. 78/2010) | 1° semestre entro il 18 settembre 2017
2° semestre entro febbraio 2018 |
1° trimestre – entro il 31 maggio
2° trimestre – entro il 16 settembre 3° trimestre – entro il 30 novembre 4° trimestre – entro febbraio |
|
Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva (art. 21-bis Dl n. 78/2010) | 1° trimestre – entro il 31 maggio
2° trimestre – entro il 16 settembre 3° trimestre – entro il 30 novembre 4° trimestre – entro febbraio |
1° trimestre – entro il 31 maggio
2° trimestre – entro il 16 settembre 3° trimestre – entro il 30 novembre 4° trimestre – entro febbraio |